Considerato per decenni un istituto inglese arduo da comprendere e complesso da utilizzare,
il trust è oggi al centro di numerosi studi e dibattiti, soprattutto per le sue caratteristiche
di versatilità che ne fanno uno strumento ideale per il perseguimento di finalità difficili da
raggiungere con gli istituti giuridici tradizionalmente disciplinati dal nostro codice civile.
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Introduzione
L'istituto del trust è un'importante novità nel panorama giuridico italiano: recentemente è stato reso ancor più interessante dal fatto che la nostra normativa, a seguito dell'entrata in vigore nel 1992 della Legge 16/10/1989 n. 364 di ratifica della Convenzione dell'Aja dell'1/7/1985, consente la possibilità di formare trusts interni, cioè costituiti in Italia, riconducibili alle nostre norme nazionali in tutti gli elementi caratterizzanti ad eccezione della legge regolatrice, che può essere quella di un qualunque Stato che abbia provveduto ad emanare una propria disciplina della materia.
Il trust interno è oggi uno strumento giuridico utilizzabile per risolvere, in modo tecnicamente semplice e ottimale, un'ampia gamma di problemi in campo patrimoniale, finanziario e gestionale.
Per trust si intendono i rapporti giuridici istituiti da una persona (disponente) che trasferisca beni o diritti ad un altro soggetto (trustee), per un fine determinato e/o un tempo determinato, o nell'interesse di un beneficiario.
Alla base delle diverse e più comuni finalità del trust è quindi l'intenzione di vincolare inscindibilmente un bene o un complesso di beni o ad uno scopo o a beneficio di uno o più soggetti (per esempio il caso di chi voglia beneficiare il figlio, ma non voglia intestargli beni; oppure di chi voglia trasferire ad altri un bene perché questi ne faccia un certo uso, ecc.).
Elemento caratterizzante del trust è che il bene a cui si riferisce è "segregato", ossia ha un vincolo di destinazione, non si confonde né con il patrimonio del disponente né con quello del trustee e, di conseguenza, non è aggredibile neppure da eventuali creditori.
I beni in trust costituiscono una "massa distinta e non diventano parte del patrimonio del trustee", il quale è solo investito del potere e onerato dell'obbligo di amministrarli, gestirli o disporne in conformità alle disposizioni del trust e secondo le norme che gli impone la legge.
Il fatto che i beni o i valori costituiti in trust siano isolati rispetto al patrimonio del trustee crea una relazione diretta bene-scopo che è sconosciuta all'ordinamento italiano, nel quale è tradizionalmente impossibile una differenziazione fra i beni intestati ad un medesimo soggetto e, in generale, qualsiasi forma di destinazione di un bene esclusivamente ad uno scopo.
Si ricorda che attraverso l'istituzione di un trust è dato perseguire qualsiasi finalità meritevole di tutela nel senso indicato dall'art. 1322 del Codice Civile, e che disponente, trustee e beneficiario possono essere persone fisiche, persone giuridiche, enti pubblici, associazioni, ecc.
Alcuni esempi di utilizzo del trust
Tra le numerose occasioni nelle quali il trust si può dimostrare strumento assolutamente più conveniente di altre costruzioni tecniche è opportuno segnalare:
In ambito aziendale:
garanzia di prestiti obbligazionari ed altre forme di finanziamento per le imprese;
assegnazioni di stock options a dipendenti e manager;
meccanismi di raggruppamento di voto più efficaci rispetto ai sindacati di voto;
trasferimento di aziende e di partecipazioni sociali con clausole operative multifunzionali;
attività di ristrutturazione produttiva e risanamento di aziende in crisi;
garanzia di depositi cauzionali e caparre.
In ambito di gestione ed amministrazione del patrimonio famigliare:
protezione di parti specifiche del patrimonio famigliare;
gestione separata di una parte del patrimonio senza che questa possa essere coinvolta dalla vicende imprenditoriali o famigliari del proprietario;
definizione in vita delle vicende successorie del patrimonio personale in modo più efficace rispetto alle disposizioni testamentarie;
protezione e tutela di minorenni, invalidi e disabili.
In ambito professionale:
separazione e segregazione di somme e beni detenuti per conto dei propri clienti;
gestione di attività da parte di chi non possa svolgere direttamente esercizio d'impresa.
In ambito pubblico:
semplificazione nella gestione di alcune attività specifiche da esercitarsi indirettamente, ma secondo direttive manageriali e finalità precise;
fornitura di servizi e/o prestazioni convenzionate;
attività interne ed esterne all'organico strutturale;
formazione e patrocinio di centri di interesse anche non economico.